Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;

 

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          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.